Art. 1.
(Obbligo di istituzione del difensore civico).

      1. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Difensore civico). - 1. Lo statuto comunale e quello provinciale prevedono necessariamente l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale e di raccordo tra cittadini e istituzioni».